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Cremazione di salma

La cremazione della salma è un processo irreversibile mediante il quale il corpo, tramite il calore e l’evaporazione, viene ridotto in ceneri, presso un apposito impianto.

Gli impianti crematori più vicini a Capo di Ponte sono quello di Brescia, quello di Albosaggia (SO), Bergamo e quello di Cremona.

Quando è possibile

La cremazione della salma è possibile nei seguenti casi:
- il defunto ha manifestato in vita la volontà in una disposizione testamentaria (cioè in un testamento olografo, da pubblicare e depositare, in un testamento pubblico o in un testamento segreto), oppure si è iscritto ad Associazione legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati;- per volontà manifestata dal coniuge;- in mancanza del coniuge, per volontà manifestata dal parente più prossimo entro il 6° grado e, in caso di esistenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza dei parenti di pari grado.

Quando e come richiederla
Al momento della fissazione del funerale. La cremazione è autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capo di Ponte  per i decessi che avvengono sul proprio territorio.

Per ottenerla è necessario presentare:

  • domanda in bollo da parte dell'interessato/a (o dell'impresario di pompe funebri) per la cremazione;
  • documentazione relativa alla manifestazione di volontà da del defunto o dei parenti più prossimi (come sopra specificato);
  • domanda in bollo da parte dell'esercente di pompe funebri per il trasporto del cadavere per la cremazione;
  • certificato necroscopico che attesti l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato e l’esistenza di uno stimolatore cardiaco (pace-maker);
  • nell’eventualità sia stata interessata l’Autorità Giudiziaria, nulla osta da parte di quest’ultima;
  • 2 marche da bollo da € 16,00.

Rilasciata l’autorizzazione alla cremazione, l'Amministrazione comunale può autorizzare la tumulazione delle ceneri presso il cimitero oppure l'affidamento delle stesse presso l'abitazione del coniuge o del parente più prossimo del defunto.

Possono richiederne l’affidamento la persona indicata dal defunto, il coniuge, un parente entro il 6^ grado.
Per ottenerlo occorre presentare:,

- richiesta redatta su modulo regionale, in triplice copia;
- in caso di concorso tra più parenti di pari grado, la dichiarazione di assenso della maggioranza assoluta dei parenti stessi;
- copia di documento d’identità del richiedente e dei parenti che forniscono l’assenso.

Dopo la cremazione della salma, nella Regione Lombardia a partire dal 10 Febbraio 2005 è possibile disperdere le ceneri sulla base di espressa volontà del defunto, in aree appositamente destinate all’interno dei Cimiteri, in natura (esempio in mare, lago, fiume, bosco, purché libera da manufatti e natanti ) o in aree private all’aperto, con il consenso del proprietario.

Stante la necessità, secondo il Regolamento regionale, della volontarietà della dispersione delle proprie ceneri da parte del defunto, non può essere accolta la richiesta di dispersione ceneri eventualmente presentata dai familiari, ai quali viene soltanto consentita la scelta del luogo qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni in merito.

L’incaricato della dispersione può essere stato individuato dal defunto stesso oppure può trattarsi del coniuge, altro familiare, dell’eventuale esecutore testamentario, rappresentante legale dell’Associazione di Cremazione, alla quale il defunto era iscritto.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. Per ottenerla occorre presentare:

  • richiesta su modulo regionale, in triplice copia, una da conservare presso l’impianto di cremazione, una da conservare presso il Comune di decesso ed una da consegnare all’affidatario delle ceneri; in questo modulo l’incaricato della dispersione, che può essere stato individuato dal defunto stesso oppure può trattarsi del coniuge, altro familiare, dell’eventuale esecutore testamentario, rappresentante legale dell’associazione cui il defunto era iscritto, deve dichiarare che, nel rispetto della volontà del defunto effettuerà la dispersione delle ceneri – entro 30 giorni dal ritiro dell’urna – indicandone anche il luogo preciso;
  • copia della disposizione testamentaria ., in originale o copia conforme, (cioè testamento olografo, da pubblicare e depositare, testamento pubblico o testamento segreto), in cui è dichiarata la volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri oppure, se il defunto si è iscritto ad Associazione di Cremazione, legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati, copia della volontà di disperdere le proprie ceneri.

 

Informazioni

Modalità di avvio:

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