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Altri contenuti - Accesso civico

Cos'è l'accesso civico

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013 che consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.

 

Come esercitare l'accesso civico

La richiesta di accesso civico va presentata in carta libera (allegando copia della carta d’identità in corso di validità) al Comune di Capo di Ponte – Via Stazione, 15 – 25044 Capo di Ponte (BS) alla c.a. del responsabile della trasparenza dott. Paolo Scelli – tel.0364/42001 – mail: info@comune.capo-di-ponte.bs.it – pec: protocollo@pec.comune.capo-di-ponte.bs.it

 

Nome che regolano l'accesso civico:

  • La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita
  • L'amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto
  • Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.

 

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Data di ultimo aggiornamento: 29/11/2013